Art.572 codice penale applicazione e quali sono le pene previste in caso di maltrattamenti?

In tema di maltrattamenti in famiglia troviamo principalmente l’impiego dell’art.572 del codice penale, e quello dell’articolo 612 bis del codice penale in caso di atti persecutori e della clausola di sussidiarietà.
L’applicazione congiunta di questi due articoli segnala e rende effettivamente più grave il reato di maltrattamenti.
Il reato di maltrattamenti in famiglia, nella sua gravità prevede diverse pene che possono essere più o meno severe, rispetto al fatto commutato e nel caso in cui si siano violate anche altri articoli del codice penale. Per comprendere meglio quale e come venga applicato il contenuto dell’articolo 572 del codice penale, è necessario andare a constatare le varie sentenze poste dalla Cassazione in tema di maltrattamenti famigliari.
In genere comunque, questo reato viene spesso accomunato all’articolo 612 bis, in quanto questo contempla il reato di comportamenti lesivi nei confronti della famiglia. Il comma secondo afferma precisamente che sussiste reato nel caso in cui i maltrattamenti sorti all’interno dell’ambito familiare o di quella assimilata, abbiamo leso l’esistenza e lo sviluppo dell’intera famiglia.
Vediamo insieme quali sono le varie sentenze della Cassazione, che costituiscono le massime relative all’art 572 del codice penale in materia di maltrattamenti familiari.
Massime dell’art.572: si può richiedere la quasi flagranza di reato?
Tra le principali massime da seguire per l’applicazione dell’art.572 in caso di maltrattamenti in famiglia, troviamo le sentenze della Cassazione più recenti siglate nel 2014. In questo caso, possiamo innanzi tutto citare la numero 44090 del 2014. In questo caso la Cassazione ha determinato, che è possibile configurare lo stato di quasi flagranza di reato in caso di maltrattamenti, nel momento in cui:
1-L’episodio singolo lesivo nei confronti di un familiare, non sia stato isolato a sé stesso, ma identifichi una catena in tema di maltrattamenti.
2-Solo nel caso in cui l’episodio di maltrattamento sia avvenuto poco prima della denuncia, e l’autore dell’atto si sia dileguato, oppure sia trovato appunto in flagranza ossia evidentemente colpevole del reato denunciato.
Nel caso in cui si attesti la quasi flagranza del reato allora, il G.I.P potrà predisporre all’arresto immediato del colpevole di maltrattamenti.
La sentenza 13088/2014: è possibile assimilare i maltrattamenti in famiglia a quelli sul lavoro?
La sentenza 13088 del 2014 permette di comprendere come sia possibile determinare le differenze tra i comportamenti vessatori puniti con l’articolo 612 bis in caso di maltrattamenti in famiglia, e quelli che avvengono invece in caso di mobbing sul lavoro.
Come abbiamo visto all’inizio dell’articolo, il 612 bis comma 2, punisce i comportamenti vessatori che si sono verificati nella realtà familiare e non quelli commessi in ambito lavorativo. Il giudice dunque con questa sentenza conferma che le condotte vessatorie nel contesto lavorativo non siano assimilabili a quelle nell’ambito familiare, tranne in alcuni specifici casi.
Infatti, nel caso in cui l’impresa lavorativa sia a conduzione familiare e dunque i comportamenti vessatori sul lavoro siano commessi su un soggetto interno alla famiglia, o con la quale si hanno avute strette relazioni intense e abituali, allora è possibile in questo unico caso, accumunare i comportamenti vessatori subiti, al reato di maltrattamenti familiari, e a quello di vessazione previto nel 612 bis del Codice Penale.
Quando con il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste l’aggravante di lesioni gravi
Con la sentenza della Cassazione numero 12004/2014 si attesta che è possibile integrare la circostante aggravante di lesioni gravi solo in alcuni casi specifici ossia:

Nel caso in cui il minore subisca una crescita ritardata a causa dei maltrattamenti
nel caso in cui il minore sia stato trovato con segni di malnutrizioni e denutrizione
nel caso il minore maltrattato sia già di per sè affetto da handicap

Quando avviene l’arresto in flagranza per il reato di maltrattamenti

Grazie alla sentenza della cassazione numero 34551 è possibile stabilire che l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia, avviene nel momento in cui la polizia giudiziaria si renda conto che questo sia solo l’episodio limite di un circolo di violenze.

Inoltre, questo avviene quando in seguito alla raccolta della disposizione della persona offesa, si assista personalmente a un episodio di violenza (anche verbale) che faccia comprendere inequivocabilmente che vi sia all’interno del nucleo familiare una situazione di continuità nelle offese e nei maltrattamenti verso la persona che ha posto denuncia.

Ciò avviene principalmente nel caso in cui, una persona abbia denunciato il ciclo di violenze e il giorno in cui la suddetta vittima sia portata a casa dai carabinieri, l’interessato tenti in ogni modo, violento, agitato e verbalmente aggressivo di parlare con la vittima. In questo caso, i carabinieri devono procedere nell’immediato all’arresto per flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia.
Il reato di maltrattamenti è valido anche nel caso in cui si sia una coppia convivente?
Spesso si pensa che il reato di maltrattamenti familiari sia effettivo solo nel momento in cui si è sposati legalmente, o si ha un legame di sangue specifico. In realtà la Cassazione con la sentenza 22915/2013 ha stabilito che il reato sottoposto all’articolo 572 del Codice penale, ricorra anche nel caso in cui non vi sia un legame di sangue, o un legame giuridico appurato. Quindi anche nel caso in cui un membro di una coppia di fatto abbia con costanza maltrattato l’altro, o nel caso in cui vi sia una convivenza, o si sia messo in atto un progetto di vita insieme, è possibile richiedere l’applicazione del reato di maltrattamenti familiari.
Quali sono le pene previste nel caso di maltrattamenti in famiglia
Come previsto dagli articoli del codice penale, chiunque maltratti:

un familiare diretto o affine
un convivente
una persona sottoposta alla sua tutela e autorità

può essere condannato per maltrattamenti in famiglia e punito con le pene previste per il reato. Nel caso in cui non vi siano aggravanti la pena di reclusione prevista varia dai due ai sei anni. Nel caso in cui invece il ricevente dei maltrattamenti abbia meno di quattordicianni, allora la reclusione è aumentata a discrezione dell’autorità giudiziaria.

Nel caso in cui, oltre al reato di maltrattamenti in famiglia derivi anche quello di lesioni personali aggravate allora la reclusione prevista è dai quattro ai nove anni.

Se deriva una lesione gravissima allora la pena aumenta dai sette ai quindici anni, a seconda del livello di gravità delle lesioni.

Infine, nel caso in cui i maltrattamenti sfocino nella morte di un familiare, convivente, etc…allora la pena prevede una reclusione tra i dodici e i ventiquattro anni.

Post Author: Silvia Faenza

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università del Salento, nel 2014. Dopo la laurea, inizia il suo percorso nella scrittura e dell'editoria, in particolare legata al web. Dal 2015 affianca alla gestione dei contenuti come libera professionista, anche le attività sociali, con un occhio di riguardo alle donne.

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